La Videosorveglianza nel Condominio
SE NON SI HANNO LE GIUSTE AUTORIZZAZIONI E INFORMATIVA LE IMMAGINI NON POSSONO ESSERE UTILIZZATE!!!
L’art. 191 c.p.p. dispone l’INUTILIZZABILITÀ delle prove ILLEGITTIMAMENTE ACQUISITE, rilevabile dal Giudice in qualsiasi stato e grado del procedimento: sono «illegittimamente acquisite» le prove “prelevate” in contrasto con i divieti previsti dalla legge.
Sotto l’aspetto della privacy, rileviamo che, anche il Condominio, laddove esegua videosorveglianza, potrebbe trovarsi a gestire la richiesta della polizia giudiziaria di acquisire le immagini. L’art. 254 bis c.p.p. prevede proprio la richiesta dell’Autorità Giudiziaria all’Amministratore del Condominio che “fornisce” le videoriprese oggetto di accertamento – di conservare gli originali in modalità protetta per utilizzarli, laddove ve ne sia necessità, a scopo di raffronto con la copia per attestare la conformità della stessa.
Peraltro, anche se la base giuridica della videosorveglianza condominiale è l’interesse legittimo, dinnanzi ad una richiesta della polizia o dell’Autorità giudiziaria di fornire le immagini registrate, la base giuridica del trattamento che consiste nel fornire le suddette immagini non è più l’interesse legittimo, bensì diventa l’obbligo legale, cioè l’obbligo di corrispondere ad una richiesta dell’autorità secondo le leggi dello stato, pertanto è ugualmente lecito.
Qualora eventuali altri soggetti (condòmini o terzi) ripresi dalle telecamere dovessero esercitare il diritto all’oblio, previsto dall’art. 17 GDPR, il titolare – cioè il Condominio, attraverso la figura del Responsabile del Trattamento dei dati, ovvero l’Amministratore, quale legale rappresentante del Condominio – risponderà che ciò non è possibile, in quanto il trattamento di tali dati è necessario per adempiere l’obbligo legale (del Condominio di comunicare i dati alla polizia giudiziaria).
Qualora invece, gli stessi soggetti (condòmini o terzi) esercitassero il diritto di opposizione ai sensi dell’art. 21 GDPR, il titolare potrebbe dichiarare che, in virtù del motivo legittimo dato dall’ordine dell’Autorità o della polizia, egli deve continuare a trattare il dato; dinnanzi all’opposizione dell’interessato, il titolare procederà a “limitare” il trattamento dei dati.
Va da sé che le immagini potrebbero dover essere conservate per anni, in attesa della definizione del procedimento penale a carico del soggetto imputato. Pertanto si ritiene che i diritti degli interessati subiscano una legittima ‘sospensione’, a fronte dell’esercizio delle funzioni giurisdizionali:
Ovviamente, come anche previsto dall’art. 254 bis c.p.p., la conservazione delle immagini dovrà essere svolta con ogni cautela mirata al proibirne l’accesso a persone diverse dal Responsabile del trattamento (l’Amministratore o la ditta che esegue la videosorveglianza, a seconda del contratto stipulato) o altri soggetti incaricati ed a proteggere i dati da intrusioni, perdite o modifiche illecite, sino a quando venga revocato l’ordine dell’Autorità.
Fonte: Condominioweb del 5/06/2020